Incidente stradale con investimento pedone: chi è responsabile?

CHI È RESPONSABILE IN CASO DI INVESTIMENTO DI PEDONE?

Se sei rimasto coinvolto in un incidente stradale con investimento del pedone questa guida ti fornirà tutte le informazioni necessarie per comprendere come viene ripartita la colpa tra il pedone e il conducente del veicolo coinvolto.

In estrema sintesi, per accertare le rispettive colpe e dunque anche l'entità dell'eventuale risarcimento dei danni in caso di sinistro stradale con investimento di pedone, tre sono i passaggi da seguire:

1) punto di partenza è la presunzione di colpa del conducente pari al 100%;

2) occorre poi accertare in concreto l'eventuale comportamento colposo del pedone;

3) ridurre progressivamente la percentuale di colpa a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa del pedone.

 

LA PRESUNZIONE DI COLPA DEL CONDUCENTE IN INCIDENTE CON INVESTIMENTO DEL PEDONE

In base all’articolo 2054 c.c. che disciplina la presunzione di colpa del conducente quest’ultimo sarà in ogni caso responsabile, o quantomeno corresponsabile, dell'investimento del pedone, salvo che non riesca a dimostrare l’imprevedibilità del comportamento del pedone. In particolare, perché la condotta del pedone possa definirsi imprevedibile e quindi il conducente non incorrere in responsabilità è necessario che il comportamento della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’incidente occorso. Detto in altri termini la responsabilità del conducente viene meno se si è trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, primo fra tutti quello di regolare la velocità in relazione alle condizioni di tempo e luogo, nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.

 

OBBLIGHI DEL CONDUCENTE

In generale sul conducente incombono i seguenti obblighi:

-       rallentare e fermarsi per dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare sulle strisce pedonali (investimento pedone strisce pedonali);

-       rallentare e fermarsi per dare la precedenza anche ai pedoni che abbiano già iniziato ad attraversare una strada sprovvista di strisce pedonali;

-       ispezionare continuamente la carreggiata, mantenendo un costante rapporto tra il controllo e la velocità del veicolo in relazione alle effettive condizioni della carreggiata stessa, del tempo e del traffico;

-       essere sempre in grado di prevedere tutte le situazioni che la comune esperienza insegna, in modo da non costituire mai un pericolo per gli altri utenti della strada.

 

IL COMPORTAMENTO COLPOSO DEL PEDONE INVESTITO

L'art. 190 del Codice della Strada detta regole comportamentali per il pedone il quale dovrà ovviamente utilizzare gli appositi attraversamenti se presenti. Se questi sono assenti (strisce e/o attraversamenti pedonali), invece, il pedone dovrà prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazione di pericolo per sé o altri e dare la precedenza ai mezzi in transito.

Di conseguenza, violare tali regole comporta senza dubbio una condotta colposa per il pedone che può determinare:

a) un concorso di colpa con il conducente, con conseguente diminuzione, proporzionale, del risarcimento;

b) una responsabilità esclusiva del pedone, con conseguente perdita di ogni diritto al risarcimento dei danni.

 

OBBLIGHI DEL PEDONE

  • La ricorrenza in un concorso di colpa del pedone parte dall’accertamento della violazione, da parte di questi, degli obblighi a cui è tenuto, ovvero:
  •      nei centri abitati utilizzare sempre le strisce pedonali, o in alternativa i sottopassaggi o sovrapassaggi pedonali, se presenti;
  •      l’attraversamento va fatto esclusivamente in perpendicolare rispetto al margine della carreggiata, mai in diagonale;
  •      bisogna circolare sempre su marciapiedi, banchine o altri spazi riservati ai pedoni, in mancanza dei quali (o anche qualora essi siano ingombri, insufficienti o interrotti) è obbligatorio camminare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli; in caso di sensi unici va invece sempre tenuto il margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli;
  •      è necessario porre sempre la massima attenzione a evitare qualsiasi situazione di pericolo per se e per gli altri;
  •      in caso di attraversamento fuori dalle strisce pedonali, dare sempre e comunque la precedenza ai veicoli che sopraggiungono.

 

I CASI DI INVESTIMENTO CON PEDONE IN INCIDENTE STRADALE

È evidente che in concreto non è cosa di poco conto bilanciare le rispettive responsabilità nella moltitudine di casi che possono verificarsi. Ad esempio, in astratto, non può ritenersi imprevedibile il semplice attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, soprattutto se questo avviene in un'area particolarmente affollata o vicino ad una scuola, oppure, l'attraversamento frettoloso e a testa bassa di un pedone in una strada del centro urbano dove si trovano vari bar ed esercizi commerciali. Diversamente, il comportamento del pedone potrebbe invece essere definito imprevedibile quando questi, per distrazione, oltrepassi l'attraversamento pedonale dando l'impressione di non volerlo percorrere ma, cambiando idea all'improvviso, si getta repentinamente in mezzo alla strada, venendo colpito da un mezzo in transito. In assenza di attraversamenti, invece, occorrerà distinguere i casi in cui il pedone non abbia ancora impegnato la carreggiata, dove dunque la precedenza spetterà al veicolo sopraggiungente, dai casi in cui il pedone abbia già impegnato la carreggiata, nei quali il conducente dovrà sempre consentirgli di raggiungere in sicurezza il lato opposto della strada.

In casi del genere è evidente quindi l’importanza di una difesa tecnica qualificata per lo studio della migliore strategia difensiva possibile (CONTATTACI).

 

 

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